Una sentenza storica quella della Corte di Cassazione, d’ora in poi l’Agenzia delle Entrate dovrà erogare immediatamente gli importi dovuti.
Grazie alla sentenza numero 12074 del 2024 viene consolidata la posizione favorevole dei contribuenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, garantendo al contempo un’efficienza maggiore nell’esecuzione delle pronunce giudiziarie. Come? L’amministrazione finanziaria d’ora in avanti dovrà erogare le somme a favore degli stessi (ad esempio per versamenti ‘eccessivi’) nel giro di poco tempo, con le condanne presenti all’interno delle pronunce dei giudici tributari – riguarda solamente le sentenze emesse dopo il 1° gennaio 2016 – che diverranno immediatamente esecutive.
Come alcuni già sapranno, l’articolo 69 del decreto legislativo 564 del 1992 richiamato dai giudici di Piazza Cavour, poi successivamente modificato tramite il d.lgs. 156 del 2015, prevede già che le sentenze di condanna siano immediatamente esecutive e che i contribuenti, nel caso in cui non ricevano le somme dovute, possano ricorrere al giudizio di ottemperanza – entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Questo può essere avviato attraverso la Commissione tributaria provinciale o regionale, da considerare è il grado del processo pendente.
All’interno della pronuncia n. 12074 del 2024 della Corte di Cassazione, emessa a maggio scorso, viene richiamato pure l’articolo 1, comma 2, sempre del decreto legislativo 546 del 1992 poiché vi viene espressa la compatibilità delle norme del codice di procedura civile con quelle del processo tributario. È conseguente perciò l’applicazione dell’articolo 282 del codice di procedura civile riguardante la provvisoria esecutività delle sentenze.
Tra l’altro la normativa è stata chiarita solamente di recente per mezzo della circolare numero 38E del 2015, dove viene precisato come l’immediata esecutività delle pronunce non richieda un passaggio in giudicato. Nel caso in cui le somme dovute dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti – per versamenti superiori, escluse le spese di lite – superino la soglia dei diecimila euro, il giudice potrà chiedere una garanzia adeguata.
In ogni caso, l’amministrazione finanziaria avrà modo di procedere comunque al pagamento, anche prima della prestazione della garanzia, scongiurando eventuali spese aggiuntive. Per quanto riguarda il giudizio di ottemperanza, meccanismo di tutela fondamentale per i contribuenti espresso nell’articolo 70 del decreto legislativo 546/92, questo andrà attivato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di condanna, sempre nel caso in cui l’Agenzia risulti in ritardo nell’erogazione della somma.
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